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Come gestire lo smart working nel post Covid. La guida per le imprese
I sei passi utili alle imprese per garantirsi rendimenti, continuità operativa, protezione asset e mitigazione di rischi tra smart working e remote working. Cosa dice il vademecum realizzato dal broker assicurativo italiano indipendente Mansutti
Tra dicembre e la prima metà di gennaio, il broker assicurativo indipendente Mansutti ha realizzato un’indagine sulla gestione dello smart working da parte delle imprese italiane ed è emerso l’identikit dell’azienda media che da quasi un anno a questa parte si trova di fronte alla necessità di riorganizzarsi internamente con nuove modalità di lavoro e di interconnessione.
Dallo studio svolto su un campione rappresentativo di oltre 30 imprese è seguita la realizzazione di un vero e proprio vademecum fatto di sei step utili alle imprese per garantirsi rendimenti, continuità operativa, protezione asset e mitigazione di rischi – e imprevisti – in regime di smart working prolungato e nel passaggio da remote working al ritorno in ufficio, per facilitare la transizione verso la “nuova normalità”. A questo si aggiunge la nascita del progetto di alleanza Workegg.
LA GUIDA PER LO SMART WORKING
Ecco i sei punti del vademecum stilato dalla società:
- Verifica della contrattualistica assicurativa in atto; mappatura e trasferimento dei rischi;
- Negoziazione e redazione di accordi di smart working collettivi e individuali;
- Assessment e implementazioni in ambito data protection e cybersecurity;
- Analisi degli spazi e relative destinazioni d’uso per produrre proposte progettuali inerenti lo smart working;
- Elaborazione di un Business Continuity Plan (BCP) strutturato da aggiornare ogni anno affinché l’impresa si prepari per gestire e affrontare futuri incidenti che possono minacciare le proprie funzioni vitali;
- Coordinamento di tutte le attività dedicate ai lavoratori: formazione, comunicazione interna ed esterna, azioni di change management per realizzare e supportare l’evoluzione culturale e organizzativa aziendale.
COS’È WORKEGG
Per far fronte a tutte le diverse complessità, Mansutti, insieme a partner e professionisti esperti di consulenza legale, cybersecurity, architettonica, tecnologica e manageriale, ha dato vita al progetto di alleanza Workegg. Il suo obiettivo è fornire un servizio di smart change management.
COSA È STATO FATTO FINORA PER LO SMART WORKING
Secondo l’indagine svolta, sulle aziende prese in considerazione il 77% ha dotato i propri dipendenti di strumenti idonei per svolgere l’attività lavorativa da casa; quasi un quarto delle aziende ha verificato gli spazi di lavoro, la connessione di rete e ha avviato attività di formazione tecnica e comportamentale.
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COSA NON È STATO FATTO FINORA PER LO SMART WORKING
Esiste la consapevolezza generale del pericolo a cui è esposta la sicurezza dei dati aziendali, ma solo il 36% delle aziende è ricorso all’implementazione di misure di protezione idonee.
SVANTAGGI DELLO SMART WORKING
La maggioranza (56,7%) considera il lavoro da casa più uno svantaggio che un vantaggio, i titolari di azienda ritengono che la flessibilità lavorativa abbia infatti determinato maggiori carichi di lavoro.
Tra i dati rilevati, il 60% delle aziende, di cui in gran parte con un fatturato di oltre 10 milioni di euro e con più di 50 dipendenti, nel post-covid continuerà ad utilizzare questo strumento in percentuali non superiori al 20% della forza lavoro.
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IL CONFINE LAVORATIVO-PERSONALE
Ad oggi la conoscenza su come contrattualizzare lo smart working non è sufficientemente adeguata, il 50% dei titolari di impresa ha affermato infatti di non disporre di informazioni chiare e precise su forme e modalità attraverso cui regolarizzarlo.
Il confine lavorativo-personale, diventato più labile con lo smart working, ha evidenziato nuovi casi di infortuni che potrebbero non essere coperti dall’Inail: va verificata la definizione di eventuali polizze a copertura del solo rischio professionale per la concreta sovrapposizione del rischio da infortunio domestico a quello lavorativo.
Infine eseguire un check della clausola di definizione della copertura professionale ed extraprofessionale nelle polizze infortuni e quella di assicurato nella copertura di responsabilità verso i prestatori di lavoro può fare la differenza.