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Decreto Riaperture, il testo completo e le novità

Decreto Riaperture Dl Sostegni

Ecco cosa prevede il Decreto Riaperture e quali sono le disposizioni per le varie attività commerciali e più in generale per i luoghi aperti al pubblico

Niente giretti nei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto riaperture non c’è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo ha sottolineato il presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin. «È una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione», ha detto.

Leggi anche: Riaperture, cosa si può fare e cosa no dal 26

Come avevamo visto ieri, Frausin non è il solo scontento del calendario proposto dal governo di Mario Draghi. Continua poi la lotta tra l’esecutivo e la Lega sull’ora in più di coprifuoco. Le «Regioni sono sempre state collaborative, anche con lo scorso Governo», ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. «Non ho sentito il presidente Draghi, ho sentito la Presidenza del Consiglio. Mi auguro di sentirlo presto, ci terrei a fargli presente la posizione collaborativa delle Regioni, e che quando diciamo che qualcosa non va, lo facciamo per migliorare. Abbiamo proposto un confronto diretto ieri nella lettera, se il presidente lo ritenesse opportuno siamo a disposizione per spiegare le nostre ragioni e dire come secondo noi si potrebbe migliorare il decreto».

Intanto, l’Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza calcola che col ritorno della zona gialla, seppur in versione ‘rafforzata’ con ancora lo stop per bar e ristoranti che non dispongono di spazi all’aperto (costretti, quindi, a proseguire solo con asporto e delivery) – porterà i ricavi complessivi delle attività commerciali e dei pubblici esercizi a 1 miliardo e 91 milioni di euro: il 70,8% di un valore normale senza Covid. 269,3 milioni di euro in più rispetto alla zona arancione. Ma il recupero sarà soprattutto nel commercio al dettaglio: 197,6 milioni di euro. Solo 71,4 milioni di euro nella ristorazione.
L’apertura serale all’aperto per i pubblici esercizi non compensa i mancati ricavi delle attività di ristorazione e bar: a Milano per il 50% delle imprese non cambierà di fatto nulla. La zona gialla ‘tradizionale’ (come si è, ad esempio, avuta a febbraio) con la somministrazione al chiuso solo a pranzo, avrebbe invece portato – ha calcolato l’Ufficio studi – almeno altri 71 milioni di euro in più (71,2).

Ricordiamo che dovrebbero essere 14 le Regioni (con 2 province autonome) ad andare in zona gialla come previsto dal decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Nessun dovrebbe restare rossa e cinque sarebbero arancioni. Fra queste ultime ci sarebbero la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Valle d’Aosta e la Sardegna per la quale la si sta ancora discutendo. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Lo spostamento sarà deciso sulla base del monitoraggio all’esame odierno della cabina di regia.

COSA PREVEDE IL DECRETO RIAPERTURE

Di seguito, invece, riportiamo il testo finale della novella legislativa dell’esecutivo così come pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Misure relative agli spostamenti 
 
  1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai  territori  collocati
in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che  per  comprovate
esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o  per  motivi  di
salute, nonche' per il  rientro  ai  propri  residenza,  domicilio  o
abitazione, anche  ai  soggetti  muniti  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9. 
  2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in  ambito
comunale, nella zona arancione, e' consentito  lo  spostamento  verso
una sola  abitazione  privata  abitata,  una  volta  al  giorno,  nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di  cui  ai  provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del
2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino
la responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita'  o  non
autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente  comma
non e' consentito nei territori nei  quali  si  applicano  le  misure
stabilite per la zona rossa. 
  3.  I  provvedimenti  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,   del
decreto-legge n. 19  del  2020,  individuano  i  casi  nei  quali  le
certificazioni verdi COVID-19, rilasciate  o  riconosciute  ai  sensi
dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e
per l'estero o  a  obblighi  di  sottoporsi  a  misure  sanitarie  in
dipendenza dei medesimi spostamenti. 

Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche  delle
  scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore. 
 
  1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico
2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale
lo  svolgimento  dei  servizi  educativi  per   l'infanzia   di   cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,
dell'attivita' scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,
nonche', almeno per il 50 per cento  della  popolazione  studentesca,
delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola  secondaria  di
secondo grado di cui al comma 2. Le  disposizioni  di  cui  al  primo
periodo non possono essere derogate da provvedimenti  dei  Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento  e  Bolzano  e  dei
Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale
e straordinaria necessita' dovuta  alla  presenza  di  focolai  o  al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o  di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di  deroga
sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie
e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita',  anche
con riferimento  alla  possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a
specifiche aree del territorio. 
  2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico
2020-2021, le istituzioni scolastiche  secondarie  di  secondo  grado
adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita'
didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella  zona  rossa,
sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il  50  per
cento e fino a  un  massimo  del  75  per  cento,  della  popolazione
studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad  almeno  il  70  per
cento e fino al 100  per  cento  della  popolazione  studentesca.  La
restante  parte  della   popolazione   studentesca   delle   predette
istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. 
  3. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita'  in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere
una  relazione  educativa   che   realizzi   l'effettiva   inclusione
scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali,  secondo  quanto  previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre  2020,  garantendo  comunque  il
collegamento telematico con gli  alunni  della  classe  che  sono  in
didattica digitale integrata. 
  4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e
arancione, le attivita' didattiche e  curriculari  delle  universita'
sono  svolte  prioritariamente  in  presenza  secondo  i   piani   di
organizzazione  della  didattica  e   delle   attivita'   curricolari
predisposti nel  rispetto  di  linee  guida  adottate  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca. Nel medesimo  periodo,  nella  zona
rossa, i piani di organizzazione della didattica  e  delle  attivita'
curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo  svolgimento
in presenza delle attivita' formative degli insegnamenti relativi  al
primo anno dei corsi  di  studio  ovvero  delle  attivita'  formative
rivolte  a  classi  con  ridotto  numero  di  studenti.   Sull'intero
territorio  nazionale,  i  medesimi  piani  di  organizzazione  della
didattica e delle  attivita'  curriculari  prevedono,  salva  diversa
valutazione delle  universita',  lo  svolgimento  in  presenza  degli
esami, delle prove e delle  sedute  di  laurea,  delle  attivita'  di
orientamento e di tutorato, delle attivita' dei  laboratori,  nonche'
l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,
tenendo  conto  anche  delle  specifiche  esigenze  formative   degli
studenti con disabilita' e  degli  studenti  con  disturbi  specifici
dell'apprendimento. 
  5.  Le  disposizioni  del  comma  4  si   applicano,   per   quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica,  ferme  restando  le  attivita'  che   devono
necessariamente  svolgersi   in   presenza,   sentito   il   Comitato
Universitario Regionale di riferimento che puo' acquisire il  parere,
per  i  Conservatori  di  Musica,  del   Comitato   Territoriale   di
Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per  le  Accademie  e  gli  ISIA,  della
competente Conferenza dei Direttori,  nonche'  alle  attivita'  delle
altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita'. 
Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Dal 26 aprile  2021,  nella  zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio,
con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche  a  cena,  nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di  cui  ai  provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del
2020,  nonche'  da  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33  del  2020.  Resta
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in
altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che  siano
ivi alloggiati. 
  2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attivita' dei  servizi
di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche
al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00,
nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida  adottati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi 
 
  1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla,  gli  spettacoli
aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,   sale
cinematografiche,  live-club  e  in  altri  locali  o   spazi   anche
all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati
e  a  condizione  che  sia  assicurato  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro sia  per  gli  spettatori  che  non
siano abitualmente conviventi, sia  per  il  personale.  La  capienza
consentita non puo' essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella
massima autorizzata e  il  numero  massimo  di  spettatori  non  puo'
comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto  e  a
500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola  sala.  Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee  guida  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33  del  2020.
Restano sospesi gli spettacoli  aperti  al  pubblico  quando  non  e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente
articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in  sale  da  ballo,
discoteche e locali assimilati. 
  2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la  disposizione
di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di
livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e
del  Comitato  italiano  paralimpico  (CIP),  riguardanti  gli  sport
individuali e di squadra, organizzati  dalle  rispettive  federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi  sportivi  internazionali.  La  capienza
consentita non puo' essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non
puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto  e  a  500  per
impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  delle
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  definiti  dal   Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto
delle condizioni di  cui  al  presente  articolo,  gli  eventi  e  le
competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la
presenza di pubblico. 
  3. In zona gialla,  in  relazione  all'andamento  della  situazione
epidemiologica  e  alle  caratteristiche  dei  siti  e  degli  eventi
all'aperto, puo'  essere  stabilito  un  diverso  numero  massimo  di
spettatori,  nel  rispetto  dei   principi   fissati   dal   Comitato
tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre  il
rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto  di  cui
al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome
e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal
Sottosegretario  con  delega  in  materia  di  sport.  Per  eventi  o
competizioni di cui al medesimo comma 2,  di  particolare  rilevanza,
che si svolgono anche al chiuso,  il  predetto  Sottosegretario  puo'
anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una  data  diversa
da quella di cui al medesimo comma 2. 
  4. Le linee  guida  di  cui  al  comma  3  possono  prevedere,  con
riferimento  a  particolari  eventi,  che  l'accesso  sia   riservato
soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi  COVID-19
di cui all'articolo 9.
Piscine, palestre e sport di squadra 
 
  1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le
attivita' di piscine all'aperto in conformita' a protocolli  e  linee
guida  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri -
Dipartimento dello sport,  sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  definiti  dal   Comitato
tecnico-scientifico. 
  2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono  consentite
le attivita' di palestre in conformita' ai protocolli  e  alle  linee
guida  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri -
Dipartimento per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  definiti  dal   Comitato
tecnico-scientifico. 
  3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in  zona  gialla,  nel  rispetto
delle  linee  guida  adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la  Federazione  medico
sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico,  e'  consentito  lo  svolgimento  all'aperto  di
qualsiasi attivita' sportiva anche  di  squadra  e  di  contatto.  E'
comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito
dalle linee guida di cui al primo periodo.
Fiere, convegni e congressi 
 
  1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento
in presenza di fiere,  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33
del 2020, ferma restando la possibilita' di svolgere, anche  in  data
anteriore, attivita'  preparatorie  che  non  prevedono  afflusso  di
pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere
di cui al presente comma e' comunque consentito, fermi  restando  gli
obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. 
  2. Le linee  guida  di  cui  al  comma  1  possono  prevedere,  con
riferimento a particolari eventi di cui  al  medesimo  comma  1,  che
l'accesso sia  riservato  soltanto  ai  soggetti  in  possesso  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. 
  3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi'  consentiti  i
convegni e i congressi, nel rispetto  di  protocolli  e  linee  guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33
del 2020. 

Centri termali e parchi tematici e di divertimento 
 
  1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita'
dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida  adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Resta  ferma  l'attivita'  dei  centri  termali  adibiti  a  presidio
sanitario limitatamente all'erogazione delle  prestazioni  rientranti
nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative
e terapeutiche. 
  2. Dalla medesima data di cui al comma  1,  in  zona  gialla,  sono
consentite le attivita' dei parchi tematici e  di  divertimento,  nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi  dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, dopo  le  parole  «che  ne  abbiano  fatto  ovvero  ne  facciano
richiesta.», e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo di  ciascuna
anticipazione non puo' essere superiore  all'indennizzo  richiesto  e
documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del  Ministro
dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei
consolidati  indirizzi  interpretativi  adottati  dalla   Commissione
europea in riferimento alle misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'emergenza da COVID-19.». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le somme iscritte nel  conto
dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello   sviluppo   economico   ai   sensi
all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
possono essere utilizzate nel medesimo anno.
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