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Dl Rilancio, Mipaaf riformula articolo per aumentare risorse per le filiere agricole

Mipaaf

Working in progress sull’articolo 222 del Dl Rilancio relativo al Fondo agricolo per affrontare l’emergenza post covid. Ora il Mipaaf sta lavorando per incrementarne ulteriormente le risorse

Da quanto apprende Agricole l’emendamento al Dl Rilancio sul tavolo di via Venti Settembre va ad assorbire gli emendamenti presentati in tal senso da maggioranza ed opposizione e va a destinare 430 milioni di euro per l’esonero contributivo per le imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

I restanti 70 milioni di euro (garantiti dal precedente testo che prevedeva un totale di 500 mln) vanno a coprire parzialmente le ulteriori misure attraverso l’istituzione di un “Fondo emergenziale per le filiere in crisi” con una dotazione di 90 milioni di euro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere in crisi del settore zootecnico, tra le quali rientrano le filiere suinicola, cunicola, caprina e del vitello da carne. Gli interventi sono finalizzati a sostenere il reddito mediante un aiuto diretto e ad attivare ulteriori misure di sostegno all’ammasso privato e al settore.

Al quarto comma è inoltre previsto il trasferimento di 30 milioni di euro a ISMEA per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

Il quinto comma dispone un incremento, pari a 30 milioni di euro, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, al fine di tutelare le aziende ortofrutticole colpite da eventi dannosi sui processi produttivi.

Al momento della stesura del testo il Mipaaf aveva previsto 1 mld sul fondo, poi palazzo Chigi in Cdm lo ridusse a 500 e la ragioneria a 450. Ora il Mipaaf è tornato alla carica e sta lavorando all’interno delle dinamiche della maggioranza di governo per incrementarlo ulteriormente oltre i 500 milioni per dare ancora più sostegno alle “filiera della vita”. Portando il totale delle risorse al settore ad oltre 1,2 mld di euro.

 

RIFORMULAZIONE art 222 DL RILANCIO

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Articolo 222

Sostituirlo con il seguente:

“Art. 222.

(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica «COVID-19», sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto, nel limite di 430  milioni di euro per l’anno 2020, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo denominato “Fondo emergenziale per le filiere in crisi” con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all’ammasso privato e al settore. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al presente comma.

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita a ISMEA la somma di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

5. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

6. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli eventi calamitosi del periodo dal 15 marzo al 15 giugno 2020, e  che  non  hanno  sottoscritto  polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n. 102, possono  accedere  agli  interventi  previsti  per  favorire  la ripresa dell’attivita’ economica e produttiva di cui  all’articolo  5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite  della  dotazione ordinaria finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta’  nazionale.

7. L’articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

«520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica sociale ed ambientale delle filiere agroalimentari incentivando una maggiore integrazione ed una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell’80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 521”

8. Gli aiuti di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni.

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite di 430 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede, nel limite di 70 milioni di euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 265 e, nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’art.78, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 4 e 5, rispettivamente pari a 30 milioni di euro e 30 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’art.78, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27.”

Conseguentemente:

l’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è sostituito dal seguente:

“2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subìti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura a causa della diffusione dell’emergenza COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e’ istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la sospensione dell’attivita’ economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ di attuazione del Fondo, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura nonché di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’emendamento, che sostituisce l’originario articolo 222 relativo al Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, mira a favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica «COVID-19», così come disposto dal primo comma.

Il secondo comma pertanto destina alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura,  della pesca e dell’acquacoltura, nel limite massimo di 430 milioni di euro per l’anno 2020 risorse finalizzate all’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al terzo comma viene istituito un “Fondo emergenziale per le filiere in crisi” con una dotazione di 90 milioni di euro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere in crisi del settore zootecnico, tra le quali rientrano le filiere suinicola, cunicola, caprina e del vitello da carne. Gli interventi sono finalizzati a sostenere il reddito mediante un aiuto diretto e ad attivare ulteriori misure di sostegno all’ammasso privato e al settore.

Al quarto comma è previsto il trasferimento di 30 milioni di euro a ISMEA per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

Il quinto comma dispone un incremento, pari a 30 milioni di euro, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, al fine di tutelare le aziende ortofrutticole colpite da eventi dannosi sui processi produttivi.

Il sesto comma prevede, per le imprese danneggiate, oltre che dalle conseguenze della crisi Covid 19, da eventi calamitosi avvenuti tra il 15 marzo e il 15 giugno 2020, la possibilità di accedere agli  interventi del Fondo di solidarietà nazionale previsti  per  favorire  la ripresa dell’attivita’ economica e produttiva.

Il settimo comma ridefinisce le modalità di attuazione della disposizione, introdotta nella legge di bilancio 2020, finalizzata al sostegno delle tecnologie emergenti per la filiera agroalimentare.

L’ottavo comma dispone che gli aiuti a sostegno delle filiere produttive del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura sono definiti nel rispetto della disciplina sul c.d. “de minimis” agricolo e del c.d. “Temporary Framework”.

Il nono comma indica la copertura finanziaria delle misure previste dal presente articolo.

RELAZIONE TECNICA

La quantificazione complessiva degli oneri derivanti dalla riformulazione dell’articolo 222 è stata predisposta secondo il seguente dettaglio.

Per gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, che prevede, per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2020, un esonero contributivo straordinario a favore delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura,  della pesca e dell’acquacoltura, nel limite di 430 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante il parziale utilizzo delle risorse appostate a copertura delle misure previste dal testo originario dell’articolo 222, complessivamente pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020.

RT……………….

I restanti 70 milioni di euro sono destinati alla copertura parziale del comma 3, istitutivo di un “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”, finalizzato all’erogazione di aiuti diretti e all’adozione di misure di sostegno al settore e all’ammasso privato, il cui onere complessivo è quantificato in 90 milioni di euro per l’anno 2020.

Al fine di garantire la completa copertura finanziaria delle misure indicate dal predetto comma 3, nonché la sostenibilità finanziaria delle misure indicate nel quarto e quinto comma, riguardanti rispettivamente il trasferimento, per l’anno 2020, di 30 milioni di euro a ISMEA per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e l’incremento, pari a 30 milioni di euro, per l’anno 2020, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, al fine di tutelare le aziende ortofrutticole colpite da eventi dannosi sui processi produttivi. si provvede mediante la riduzione, per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro per l’anno 2020, delle risorse del Fondo di cui all’art.78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

Tale Fondo dispone di una dotazione complessiva, di parte corrente, di 100 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzata alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonche’ per la sospensione dell’attivita’ economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Pertanto la dotazione del Fondo di cui all’articolo 78, a seguito delle suddette modifiche, resta quantificata in 20 milioni di euro per l’anno 2020, da destinarsi esclusivamente alle misure per la sospensione dell’attivita’ economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, secondo quanto previsto dal cd “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura e dal cd. “Temporary framework”.

La disposizione di cui al comma 6 consente di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali, possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale.

La norma si rende necessaria in quanto per gli eventi calamitosi in oggetto, pur risultando assicurabili, nelle aree colpite dalle avversità segnalate, gli strumenti assicurativi agevolati sono stati scarsamente utilizzati dagli agricoltori, a causa della situazione di incertezza e delle difficoltà operative conseguenti ai provvedimenti emergenziali adottati a fronte dell’emergenza COVID-19.Pertanto, per garantire la copertura finanziaria di tali interventi, assicurata dalla ordinaria dotazione del Fondo di solidarietà nazionale viene consentito alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi avvenuti tra il 15 marzo e il 15 giugno 2020,  di accedere alle predette misure compensative, funzionali alla ripresa economica e produttiva del settore agricolo interessato.

La misura consente inoltre alle Regioni interessate, a seguito della quantificazione dei danni e della verifica delle condizioni per la dichiarazione dello stato di eccezionale avversità atmosferica, di attivare le misure di ripristino del potenziale agricolo danneggiato, attraverso le corrispondenti misure del Programma di sviluppo rurale cofinanziato dalla Ue attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

La misura prevista dal comma 7 è volta a semplificare l’aiuto previsto per il sostegno alle tecnologie emergenti per la filiera agroalimentare al fine di accrescerne il livello di sostenibilità economica sociale ed ambientale. Il provvedimento introduce la possibilità di concedere un aiuto fino a 100 mila euro, e nel limite dell’80% delle spese ammissibili, alle imprese agricole e agroalimentari per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi a rimodulare l’utilizzo di risorse già disponibili, ammontanti a 1 milione di euro per il 2020.

L’ottavo comma precisa che le misure previste dai commi da 2 a 5 del presente articolo sono definite nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni.

Il nono comma individua la copertura finanziaria delle misure previste dai commi 2,3,4 e 5 del presente articolo, così come illustrate nella presente relazione tecnica.

AC 2500

EMENDAMENTI ASSORBIBILI DALLA PROPOSTA EMENDATIVA

 

31.16 CENNI ED ALTRI (PD)

222.25 INCERTI ED ALTRI (PD)

222.15 BARONI (FI)

222.5 DI MAIO (IV)

222.8 VIVIANI ED ALTRI (LEGA)

222.020 GAGNARLI ED ALTRI (M5S)

222.022 GAGNARLI ED ALTRI (M5S)

222.036 DI MAIO (IV)

224.5 GADDA ED ALTRI (IV)

224.28 BALDELLI (FI)

224.20 PAOLO RUSSO (FI)

 

Articolo pubblicato su agricolae.eu

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