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Lobbista e parlamentare? Non si può. Parla Anghelè

Lobbying

Cos’è l’attività di lobbying e perché bisogna chiedere un registro della trasparenza con regole certe? Ne abbiamo parlato con il presidente di The Good Lobby, Federico Anghelè

Lo scandalo Qatar ha riportato all’attenzione quanto le attività dei gruppi di pressione (lobbying) influenzino le politiche pubbliche e le decisioni politiche che ricadono su tutta la popolazione. Nel caso che ha travolto il Parlamento europeo si tratta di presunte influenze illecite con un indebito scambio di denaro.

Ma cos’è la lobbying, perché bisogna lavorare affinché sia sempre meno un’attività oscura? Ne abbiamo parlato con Federico Anghelè, presidente di The Good Lobby, un’organizzazione che lavora per rendere trasparente l’attività di lobbying.   

Cos’è l’attività di lobbying?

Il lobbying è un’attività non solo legittima ma anche necessaria. Da una parte è necessaria al decisore pubblico che, per arrivare a determinare scelte e a varare politiche pubbliche, ha la necessità di alimentarsi di diversi punti di vista e delle informazioni dell’impatto che quelle politiche potranno avere. Dall’altra parte l’attività di lobbying è fondamentale per gli interessi legittimi e particolari portati avanti dalle associazioni della società civile che hanno la possibilità di esprimere il loro punto di vista su alcuni temi. Il lobbying può inserirsi su una politica già in discussione, che sarà varata, o anche suggerire delle buone politiche a partire da problemi che stanno emergendo nella società.

Quali sono i rischi relativi alla corruzione in questa attività?

Io ci tengo a sottolineare che l’attività di lobbying non è un’attività corruttiva ma legittima. Il caso del Qatar gate ci insegna, però, che possono esserci delle forme indebite in influenza. Il nostro ordinamento punisce queste azioni con il reato di traffico di influenze illecite. Tale reato è molto scivoloso e infatti, non a caso, a oggi non è praticamente mai arrivato a condanna definitiva. Proprio perché il reato di traffico di influenze dice cosa non si può fare in un’attività di lobbying ma nel nostro paese non sappiamo cosa sia invece lecito fare nei rapporti tra portatori di interesse. L’aspetto corruttivo è un aspetto patologico che può essere determinato dalla volontà da parte di alcuni attori di influenzare nell’ombra l’attività dei decisori pubblici

Quali sono le contromisure per evitare che atteggiamenti di questo tipo si verifichino?

Sicuramente un quadro regolatorio chiaro ed efficace che abbia la trasparenza come propria stella polare. Mi riferisco ai registri della trasparenza, alle agende degli incontri. Dall’altra parte una moltiplicazione degli strumenti di partecipazione che portino tutti gli attori intenzionati a rappresentare i lori interessi ai decisori pubblici a poter svolgere in maniera legittima questa attività. Intendo che sarebbe il caso di quindi moltiplicare le consultazioni e le opportunità di ascolto dei vari attori, in modo che non ci siano interessi opachi che nell’ombra tentino in maniera indebita e surrettizia di influenzare i processi decisionali.

Eppure a Bruxelles c’è un registro della trasparenza e c’è la pubblicazione dell’agenda degli incontri.

È necessario che questo quadro di regole sia tassativo. Penso all’aspetto delle porte girevoli o del doppio incarico, non può essere che un parlamentare in carica possa svolgere attività di lobbying o di influenza nel corso del suo mandato. In Europa esiste un quadro di regole, a differenza dell’Italia, ma evidentemente ha maglie larghe, con dei buchi. Uno dei problemi è che i controlli sono molto laschi. Non vengono rilevate le dichiarazioni mendaci da parte degli attori iscritti nel registro della trasparenza ma non sono segnalati nemmeno i doppi incarichi dei parlamentari, o degli incarichi assunti dagli ex parlamentari o dagli ex commissari.

Quindi a Bruxelles ci sono parlamentari che, in parallelo all’attività da deputato, svolgono attività di lobbying?

Sì, perché non c’è di fatto un divieto esplicito. Sono casi patologici ma non ci sono divieti espliciti.

Attività simili sono presenti anche per l’ordinamento nazionale italiano?

Da noi esistono dei codici di condotta di Camera e Senato che sono estremamente blandi e che non dicono nulla a riguardo. Purtroppo, la situazione italiana è veramente una sorta di far west,

Non avendo delle regole tutto ciò potrebbe avvenire anche da noi, a fronte di codici di condotta di Camera e Senato che sono privi di riferimento a riguardo a questo genere di attività.

A questo punto è chiaro perché, nel nostro ordinamento, una norma sul registro della trasparenza abbia incontrato un cammino accidentato.

Sicuramente c’è stato e continua ad esserci un fattore culturale. Io insisto spesso sul fatto che bisognerebbe parlare non di una legge sul lobbying ma di una legge sul funzionamento dei processi decisionali. Dei processi democratici fondamentali. Perché stiamo parlando di come vengono prese le scelte che poi avranno delle ricadute su ognuno di noi. Forse se capissimo che si tratta di questo staremmo più attenti. E invece si pensa che le lobby siano tutte cattive, la cui attività è legata alla corruzione e non alle necessarie informazioni di cui i decisori pubblici necessitano per arrivare a una decisione. Poi c’è un altro aspetto.

Quale?

Un aspetto di ritrosia da parte dei nostri rappresentanti a rendere trasparente i contributi che li hanno portati ad arrivare a una determinata decisione. Perché questo metterebbe in luce non solo gli incontri che sono avvenuti ma anche quelli che non sono avvenuti. Intendo che ci sono degli attori che vengono ascoltati di più rispetto ad altri ma che non necessariamente sono più rappresentativi o altrettanto rappresentativi rispetto ad altri.

E poi, in ultima analisi, ci sono degli attori, penso ad associazioni di categorie o grandi aziende pubbliche, che godono di un privilegio.  Di un rapporto preferenziale con il decisore pubblico. Non vogliono che il mercato delle decisioni pubbliche venga liberalizzato. Non sono particolarmente propensi che attori nuovi, più innovativi del mercato abbiano eguale possibilità di influenzare e di informare il decisore pubblico.

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