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Vaccino. Le aziende potrebbero licenziare chi lo rifiuta

Ichino Vaccino

In un’intervista al Corriere della Sera, il professore Pietro Ichino, giurista esperto di diritto del lavoro, spiega come e perché si potrà licenziare un dipendente che rifiuta di sottoporsi al vaccino anti Covid (secondo la legge)

Il giurista Pietro Ichino, nell’intervista di Virginia Piccolillo per il Corriere della Sera, ha spiegato cosa prevede la legge per un dipendente che rifiuta di sottoporsi al vaccino anti Covid.

IL VACCINO PUÒ ESSERE OBBLIGATORIO

L’ex senatore Pd e deputato di Scelta Civica ha chiarito che “l’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere”. Quindi non solo è giuridicamente possibile rendere obbligatorio il vaccino, “ma in molte situazioni è previsto” – e non richiederà un’apposita legge.

IL DATORE DI LAVORO PUÒ DARE L’AUT L’AUT

Ichino ha chiarito che il datore di lavoro può imporlo – e in alcuni casi “deve farlo” – “ovviamente se è ragionevole. In questo momento non lo sarebbe, perché non è ancora possibile vaccinarsi. Ma, via via che la vaccinazione sarà ottenibile […] diventerà ragionevole imporre questa misura, finché l’epidemia di Covid sarà in corso. […] la protezione del tuo interesse alla prosecuzione del rapporto cede di fronte alla protezione della salute altrui”.

L’ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE

Piccolillo ha fatto poi notare al giurista che però l’articolo 32 della Costituzione recita che “L’Italia tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Ichino ha replicato spiegando che “quella norma contiene due principi. Prima sancisce quello di protezione della salute di tutti; poi prevede la libertà di scelta e di rifiuto della terapia. Ma quando la scelta di non curarsi determina un pericolo per la salute altrui, prevale la tutela di questa”. Dunque, la libertà di non vaccinarsi è prevista ma solo se questa non mette a rischio le altre persone.

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