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Cosa c’è nel decreto Carceri, avversato da garantisti e vescovi

Carceri

Dall’istituzione di un commissario per l’edilizia alla previsione di un’indennità specificità organizzativa penitenziaria, ecco le ultime novità del decreto carceri

Il decreto Carceri approvato in via definitiva dal Parlamento ha surriscaldato gli animi della politica e anche delle redazioni dei giornali. Con un scontro che ha visto ad esempio il garantista Piero Sansonetti, direttore de l’Unitá, scagliarsi contro “i meloniani e travaglisti” (in particolare per essersi opposti alla possibilità di mettere un freno al carcere preventivo) e il giornale dei Vescovi, Avvenire criticare già nel titolo un decreto “che non risolve nulla”. Mentre le opposizioni lo hanno definito una “scatola vuota”. Tant’è che ha fatto discutere
Quali sono quindi le norme previste dal Dl? Si vac Da una serie di misure che riguardano i domiciliari per gli over 70 e i lavori di pubblica utilità alle risorse in favore delle strutture sanitarie per i detenuti tossicodipendenti.

Ecco le novità nel dettaglio.

ARRIVA IL COMMISSARIO PER L’EDILIZIA PENITENZIARIA.

Sarà istituito un commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria che “resterà in carica sino al 31 dicembre 2025”. Entro il 30 giugno 2025 dovrà trasmettere “ai ministri della Giustizia e delle Infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell’Economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall’incarico” trasmetterà “ai medesimi ministri una relazione finale sull’attività compiuta e sulle risorse impiegate”. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il commissario “si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze” e che “opera sino alla data di cessazione dell’incarico del commissario straordinario”.

STRUTTURA, COMPENSI E COMPETENZE

E’ prevista una struttura di supporto composta fino a un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, a cui spettano “compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 60.000, nell’ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 300.000 annui”.

Il commissario “nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti”. A tal fine il “commissario redige, entro centoventi giorni dalla nomina, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e la modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni” decise e indicando le “risorse occorrenti. Il programma “riporta altresì l’elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione, e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale”.

Per la nomina del commissario sarà necessario un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Si prevede inoltre che per il ”compenso” del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria e per “il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l’anno 2024 e di euro 812.700 per l’anno 2025″.

DOMICILIARI ANCHE AGLI OVER 70. ECCO LE DIVERSE FATTISPECIE

Tra le altre novità conseguenti le modifiche approvate durante il dibattito in commissione Giustizia di Palazzo Madama, si stabilisce che le persone con più di 70 anni e con una pena sotto i quattro anni potranno rimanere agli arresti domiciliari se malati, tranne nei casi di reati gravissimi (4 bis dell’ordinamento penitenziario).

Sono escluse le “condanne per i delitti”. Il pubblico ministero, “prima di emettere l’ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del magistrato di sorveglianza”. Inoltre viene stabilito che “nell’ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni”. Nell’ordine di esecuzione “è dato avviso al destinatario” che le detrazioni non “saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione”.

OPZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Un’altra norma approvata in commissione prevede che “il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno diverse dal lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità”. L’ammissione avviene “senza remunerazione”.

CAMBIA IL PECULATO PER DISTRAZIONE

Il decreto Carceri prevede anche il peculato per distrazione, norma molto importante in quanto è stata introdotta dopo l’abolizione del reato di abuso d’ufficio contenuta nel ddl Giustizia, approvato definitivamente dal Parlamento. In commissione è stata approvata una modifica all’articolo 9 con la quale viene stabilito che si applichi la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio o il danno ingiusto siano superiori a 100 mila euro. Inoltre viene incluso nell’articolo 323-bis del codice penale il “delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili” nel novero di quelli per i quali opera la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

INDENNITÀ SPECIFICITÀ ORGANIZZATIVA PENITENZIARIA

A “decorrere dal primo gennaio 2025 – recita ancora il decreto Carceri – al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del ministero della Giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per I minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell’attività svolta nell’ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un’indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, da corrispondersi per tredici mensilità”. In particolare l’indennità aggiuntiva sarà di 200 euro mensili per il personale del comparto area dei funzionari, di 150 euro mensili per il comparto area degli assistenti e di 100 euro per il comparto area degli operatori. Gli oneri sono valutati in 10.499.821 annui a decorrere dall’anno 2025.

VIA LIBERA A PROCEDURE CONCORSUALI DIRIGENZA SSN PER RECLUTAMENTO IN ISTITUTI

Il decreto Carceri stabilisce tra le altre cose che al 31 dicembre 2026, “allo scopo di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per le specifiche esigenze connesse all’assistenza negli istituti penitenziari, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avviare procedure concorsuali (…) per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, ai soli fini del reclutamento di personale da destinarsi all’erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari”.

Al fine di “valorizzare l’esperienza professionale acquisita, è considerato requisito d’accesso alle procedure concorsuali in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l’aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero aver svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso gli istituti penitenziari”.

NOVITÀ SU PERSONALE CONVENZIONATO CON SSN OPERANTE IN ISTITUTI

I medici in rapporto di convenzionamento con il Ssn operanti all’interno degli Istituti penitenziari, a “seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie” fermo restando il “servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore, altro incarico orario, nell’ambito e nell’interesse del Ssn”.

MISURE DI SICUREZZA IN STRUTTURE SANITARIE

Il magistrato di sorveglianza, ricevuta la richiesta del pubblico ministero – recita il decreto Carceri – dovrà provvedere “a fissare l’udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima”. Nelle more della decisione “permane la misura di sicurezza provvisoria applicata” e il tempo corrispondente “è computato a tutti gli effetti”. La misura di sicurezza provvisoria potrà “essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pm”.

5 MLN A STRUTTURE SANITARIE PER DETENUTI TOSSICODIPENDENTI

Per “ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate” per incrementare il “contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture, nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti, è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”.

DOTAZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE PENITENZIARIO

Il provvedimento prevede infine che per il “compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024”. Per l’attuazione della misura “è autorizzata la spesa di euro 59.338 per l’anno 2024, euro 237.351 per l’anno 2025, euro 238.371 per l’anno 2026, euro 241.433 per l’anno 2027, euro 242.454 per l’anno 2028, euro 245.515 per l’anno 2029, euro 246.536 per l’anno 2030, euro 249.598 per l’anno 2031, euro 250.618 per l’anno 2032, euro 253.680 per l’anno 2033 ed euro 254.700 annui a decorrere dall’anno 2034”.

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