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Cosa prevede il referendum sulla cittadinanza

Referendum Cittadinanza

Associazioni e partiti politici, tra cui +Europa di Riccardo Magi, hanno depositato in Cassazione il quesito referendario sulla cittadinanza

Mentre nella maggioranza rimangono le distanze sullo Ius scholae, a sinistra c’è chi non perde tempo e passa ai fatti. Questa mattina, infatti, è stato depositato in Cassazione da un insieme di sigle di associazioni e partiti politici il quesito referendario sulla cittadinanza.

DEPOSITATO QUESITO REFERENDARIO SU CITTADINANZA. MAGI “ITALIANI PRIMA”

Un’iniziativa che “mira ad abrogare una delle norme della legge del 1992 riducendo a 5 anni (oggi 10) il termine di residenza ininterrotta per diventare cittadini italiani”, spiega su X Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa. “Questo referendum è il frutto del lavoro condiviso con tante organizzazioni e associazioni del settore e dovrebbero firmarlo tutti, a partire da chi quest’estate si è detto favorevole alla riforma della legge italiana sulla cittadinanza. Nei prossimi giorni sarà finalmente disponibile il link per sottoscrivere il referendum sulla piattaforma digitale e gratuita. Sarà indispensabile il supporto di tutte e tutti. Alla retorica dei Fratelli d’Italia noi contrapponiamo l’immagine di un Paese moderno, quello delle figlie e dei figli d’Italia e di tutte le loro storie. A chi dice ‘prima gli italiani’ rispondiamo: italiani prima”, conclude.

COSA PREVEDE IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

Cosa prevede il quesito? “Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione” e lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla Cittadinanza?”.

L’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 a cui fa riferimento il quesito recita: “La Cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che e’ nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione ; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita’ europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”.

GLI OBIETTIVI DEL REFERENDUM

Nelle motivazioni dei promotori del referendum, come già in parte anticipato da Magi, si spiega che “il quesito mira al ritorno al termine di 5 anni di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della Cittadinanza da parte dei maggiorenni; tale termine è previsto in molti altri Stati della UE e la legislazione italiana in materia di Cittadinanza lo prevedeva dal 1865 al 1992, quando la legge n. 91/1992 ha introdotto un’irrazionale penalizzazione per i cittadini di qualsiasi Stato extra UE (per i quali si passò dall’esigere almeno 5 anni all’esigere almeno 10 anni) inserendo una facilitazione a 4 anni per i cittadini degli Stati UE, che ovviamente presentano un numero inferiori di domande, visto che la Cittadinanza europea si aggiunge alle cittadinanze degli Stati UE”.

I DATI ISTAT SULLA CITTADINANZA

Le cifre Istat, aggiungono i promotori, “sono molto chiare: circa i 2/3 dei cittadini di Stati extra Ue legalmente residenti in Italia (pari a circa 2.300.000 persone) sono titolari del p.s. Ue per soggiornanti di lungo periodo che è rilasciato proprio a chi è soggiornante da almeno 5 anni ininterrotti, non ha condanne o carichi pendenti, ne costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato, ha dimostrato la conoscenza della lingua italiana, dispone di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e di un alloggio: si può trattare sia del titolare, sia del coniuge, sia dei figli minori conviventi, i quali acquisirebbero la Cittadinanza automaticamente quando l’avessero acquistata i genitori con cui convivono.

Tali requisiti sono molto vicini ai requisiti richiesti dalla prassi e dalla giurisprudenza amministrativa ai fini della concessione della Cittadinanza italiana. L’esperienza dimostra che comunque non tutti ne fanno richiesta, essendo volontaria la scelta e prevedendo alcuni Stati la perdita della Cittadinanza per chi acquista altra Cittadinanza. La manipolazione referendaria non modifica la natura concessoria di questo tipo di acquisto della Cittadinanza, che percio’ potrà mutare soltanto con una nuova legge”.

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