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Farine da insetti, scaffali dedicati e rischi: ecco come funziona

Farine Insetti

Dai ministeri dell’Agricoltura, del Made in Italy e della Salute sono arrivati quattro decreti con le nuove regole sulle farine da insetti

Scaffali dedicati, etichette chiare e divieto di utilizzo per prodotti tipici del nostro Made in Italy come pasta e pizza. I quattro decreti firmati questa mattina dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso e della Salute Orazio Schillaci, per regolamentare l’utilizzo in Italia delle farine di insetti autorizzate da Bruxelles inserisce dei paletti ben precisi alla nuova direttiva Ue.

UN’ETICHETTATURA CHE SPECIFICHI IN MODO PUNTUALE E VISIBILE QUALI PRODOTTI HANNO DERIVAZIONE DA GLI INSETTI

In sostanza ci si potrà nutrire di quello che più si ritiene idoneo” ma “per quanto riguarda la farina di grillo, locusta migratoria, verme della farina e larva gialla, pensiamo serva un’etichettatura che specifichi in modo puntuale e visibile quali prodotti hanno derivazione da questi insetti”, ha annunciato il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida in una conferenza stampa congiunta con Urso, e Schillaci.

ORAZIO SCHILLACI – MINISTRO DELLA SALUTE , FRANCESCO LOLLOBRIGIDA – MINISTRO AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITAÕ ALIMENTARE E DELLE FORESTE , ADOLFO URSO – MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

LOLLOBRIGIDA: ABBIAMO ANCHE PREVISTO SCAFFALI APPOSITI DOVE POSSONO ESSERE ESPOSTI ALL’INTERNO DEI NEGOZI”

“Quello che i decreti prevedono è un’etichetta con provenienza del prodotto, i rischi connessi al consumo e il quantitativo di farine di insetti presente, ma abbiamo anche previsto scaffali appositi dove possono essere esposti all’interno dei negozi”, in modo che “chi vorrà scegliere grilli, larve e locuste possa indirizzarsi lì e chi non vorrà farlo, come immagino la maggior parte degli italiani, potrà tenersi lontano”, ha spiegato Lollobrigida.

Ma vediamo i decreti nel dettaglio:

L’ETICHETTA

L’etichetta dei prodotti alimentari, “deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le dizioni ‘Locusta migratoria congelata’, ‘Locusta migratoria essiccata’ o ‘Locusta migratoria in polvere’, a seconda della forma utilizzata”. Oppure le dizioni “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata”, “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) essiccata” o “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) in polvere”. Nel caso di grilli “deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando la dizione ‘Polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico)’ o ‘Acheta domesticus (grillo domestico) congelato’ o ‘Acheta domesticus (grillo domestico) essiccato/in polvere’ a seconda della forma utilizzata”. Infine le dizioni “Larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate/in pasta” o “Larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) essiccate/in polvere”.

INDICAZIONE SUGLI ALLERGENI

In tutti e quattro i casi “la medesima etichetta deve, altresì, indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere”, si legge nei decreti.

VISIBILITÀ E LEGGIBILITÀ AL PRIMO POSTO

Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni a seconda del prodotto: Il prodotto alimentare contiene “Locusta migratoria congelata”, “Locusta migratoria essiccata” o “Locusta migratoria in polvere”, o larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere, oppure ancora larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) congelata o “Il prodotto alimentare contiene larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata o “Il prodotto alimentare contiene Tenebrio molitor (larva della farina gialla) in polvere”, ovvero “Il prodotto alimentare contiene polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico)” o “Il prodotto alimentare contiene Acheta domesticus (grillo domestico) congelato” o “Il prodotto alimentare contiene Acheta domesticus (grillo domestico) essiccato/in polvere”.

STAMPA CON CARATTERI NON INFERIORI A 1,2 MILLIMETRI

Le indicazioni “devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l’acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire” e stampate con caratteri “non inferiori a 1,2 millimetri”.

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri “è pari o superiore a 0,9 mm”.

PRODOTTI IN VENDITA IN COMPARTI SEPARATI E SEGNALATI CON CARTELLONISTICA

Infine i prodotti di “devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica”.

OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE DEL LUOGO DI PROVENIENZA

“Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti (…) l’indicazione del luogo di provenienza”, si legge nel decreto.

Decreto Alphitobius

Decreto Grilli

Decreto Locuste

Decreto Tenebrio

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