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Tutti i dubbi degli avvocati sull’uso del green pass nei loro studi

Avvocati Green Pass Clienti Studi Professionali

Dal 15 ottobre il certificato verde sarà obbligatorio per lavorare. Gli avvocati non dovranno avere il green pass per andare in tribunale, ma cosa dovranno fare in studio? E coi clienti?

A ormai pochi giorni dall’introduzione dell’obbligo del green pass per avere accesso ai luoghi di lavoro, resta ancora da sciogliere il nodo degli avvocati. Chiarito infatti che non dovranno esibire alcun certificato di presunta immunità per ciò che concerne l’accesso alle aule di giustizia (saranno tenuti ad averlo, invece, i magistrati e i cancellieri, che rientrano nell’ambito delle misure prese per la PA) così da non ledere il diritto alla difesa dei loro assistiti, resta da capire cosa dovranno fare per i loro studi.

AVVOCATI E GREEN PASS

Per quanto riguarda l’accesso negli uffici giudiziari l’art. 2 al comma 8 prevede un’esclusione per i «soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4» … «ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo», ai quali pertanto non viene richiesta la certificazione verde per accedere alle aule giudiziarie. Pertanto, le disposizioni in esame non richiedono agli avvocati di dotarsi della certificazione verde per accedere agli uffici giudiziari, sebbene il medesimo obbligo risulti in capo a magistrati (art. 2) e dipendenti e collaboratori (art. 1) dei medesimi uffici.

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La relazione illustrativa, infatti, precisa che «l’intervento intende regolare solo il rapporto tra l’amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un’attività analoga a titolo onorario». Il Consiglio dei Ministri, successivamente, ha chiarito in sede di illustrazione del provvedimento adottato, che la mancata estensione risulta predisposta altresì «al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti», e pertanto al fine di scongiurare che eventuali problematiche relative al possesso della certificazione verde possano pregiudicare il diritto di difesa o rallentare lo svolgimento dei procedimenti.

CHE SUCCEDE NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Come il Consiglio Nazionale Forense sottolinea, maggiori problemi interpretativi sorgono invece con riferimento al fatto se gli avvocati debbano avere o meno il green pass per accedere al proprio ufficio privato e ricevere i clienti. Le disposizioni introdotte sono formulate (volutamente) in maniera del tutto generica – scrivono dal CNF -, senza alcuna distinzione tra artigiani, professionisti, piccole, medie e grandi imprese (l’unico riferimento presente consente alle imprese con meno di 15 dipendenti di sospendere il lavoratore privo di green pass dopo 5 giorni di assenza, con apposito contratto di lavoro per la sua sostituzione per un massimo di 10 giorni, rinnovabile per una sola volta), prevedendo l’obbligo di green pass per accedere anche ai luoghi di lavoro del settore privato non solo per i lavoratori dipendenti, ma altresì per «tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.».

Gli avvocati sono perciò considerati alla stregua di tutti i lavoratori del settore privato, “sebbene occorra – rimarcano dal Consiglio Nazionale Forense – valutare la compatibilità degli obblighi introdotti con l’autonomia e l’indipendenza professionale, oltre che con le circostanze del caso concreto”. Per quanto concerne l’attività professionale, dalla lettura delle disposizioni del d.l. n. 127/2021 risulta pacifico che l’avvocato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate (e dunque anche all’adozione di misure organizzative), in particolare con riferimento ai dipendenti (segretarie e segretari) ed ai collaboratori (o soggetti assimilati, considerata l’ampia formulazione della norma), tra i quali sembrerebbero ricompresi anche i praticanti, i quali svolgono l’attività lavorativa presso lo studio professionale.

AVVOCATI E GREEN PASS, QUALI OBBLIGHI VERSO SEGRETARIE, PRATICANTI E COLLEGHI?

La sussistenza dell’obbligo – fanno notare dal CNF – sembrerebbe ravvisabile anche con riferimento ai colleghi dello studio professionale (studi associati, associazioni e società tra professionisti, colleghi con i quali si condivide l’uso di alcuni locali), sebbene non ci si possa esimere dal rilevare talune criticità: in primo luogo, si tratta di liberi professionisti, autonomi ed indipendenti, per cui non risulta possibile individuare un “datore di lavoro”, nel senso indicato dalla normativa (e perciò lo studio professionale dovrà provvedere ad individuare i soggetti responsabili dell’adempimento degli obblighi introdotti); in secondo luogo, potrebbe verificarsi una situazione paradossale qualora al professionista venga impedito l’accesso al proprio studio, perché privo di green pass, e negata la possibilità di accedere ai fascicoli dei propri clienti, non essendo comunque stato introdotto un obbligo di vaccinazione o di possesso del certificato verde tout court, bensì solo ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

OBBLIGO DI GREEN PASS PER I CLIENTI DEGLI AVVOCATI?

Ulteriore ipotesi, fonte di dubbi interpretativi, è quella degli incontri con il cliente, che si svolgono nei locali adibiti a studio professionale. Ai sensi delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 127/2021, al professionista è richiesto il possesso della certificazione, in quanto ha effettuato l’accesso ai locali adibiti all’attività professionale, mentre il medesimo obbligo non grava sul cliente, che potrà accedere ai locali senza alcuna certificazione.

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Non risulta disciplinato, inoltre, il controllo del rispetto delle disposizioni, in quanto il provvedimento non sembra prevedere in capo al cliente l’onere di verificare il rispetto delle disposizioni (e dunque il correlato diritto di richiedere al professionista l’esibizione del certificato), non essendo ovviamente possibile considerare il cliente quale “datore di lavoro” del libero professionista. In estrema sintesi, mentre l’avvocato dovrebbe dotarsi di green pass per accedere al proprio luogo di lavoro, e cioè al proprio studio professionale, il cliente che si reca da questi non sembra tenuto al medesimo obbligo, ma non può pretendere l’esibizione del green pass da parte dell’avvocato che lo riceve.

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