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Perché il Garante ha fatto coriandoli dei patentini vaccinali
Il Garante privacy ha detto no ai patentini vaccinali per accedere a locali o fruire di servizi senza una legge nazionale. Ecco perché
Con l’arrivo dei vaccini anti Covid-19 si sta discutendo della possibilità di iniziare a implementare soluzioni, anche digitali, come app, passaporti o documenti per rispondere all’esigenza di rendere l’informazione sull’essersi vaccinati o meno come condizione per l’accesso a determinati locali o per la fruizione di alcuni servizi tra cui aeroporti, hotel, stazioni, ristoranti, musei, palestre e altro. Ecco cosa ha detto il Garante privacy in materia di patentini vaccinali.
COSA HA DETTO L’UE
Come avevamo precedente visto, al termine del vertice Ue della scorsa settimana, la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, aveva dichiarato che “i leader Ue hanno trovato un accordo sull’utilizzo di una serie di dati minimi che potrebbero essere utili per dare informazioni sulla presunta immunità dei cittadini” e che ora serviranno tre mesi per lo sviluppo tecnico di un sistema interoperabile europeo.
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COSA HA DETTO IL GARANTE
A tale proposito, nel caso si intenda far ricorso alle soluzioni citate prima, il Garante per la privacy ha richiamato l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali.
I dati relativi allo stato vaccinale, infatti, sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone: conseguenze che possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali.
Il Garante ritiene, pertanto, che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza.
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In assenza di tale eventuale base giuridica normativa – sulla cui compatibilità con i principi stabiliti dal Regolamento Ue il Garante si riserva di pronunciarsi – l’utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati è da considerarsi illegittimo. La questione sarà oggetto di una prossima segnalazione al Parlamento.